Descrizione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la circolare con oggetto: Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”.
Di seguito una sintesi del contenuto:
Come noto, il Regolamento (UE) 2025/1208 dispone, a decorrere dal 3 agosto 2026, la cessazione della validità delle carte di identità cartacee, a prescindere dalla data di naturale scadenza ivi indicata.
Al fine di evitare l’interruzione dei servizi resi ai cittadini da esercenti di pubblici servizi, gestori di identità digitali (SPID) o di servizi di posta elettronica certificata, nonché alcuni istituti bancari e l’articolo 11, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha stabilito, al comma 1, che “…In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale…”.
La disposizione, infatti, stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità.
A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD.
Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.
Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi. In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l’esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta di identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.
Il documento d’identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto p.v.